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Indagini bancarie

In presenza di un accertamento basato sulla verifica dei c/c del contribuente, per l’Ufficio l’onere probatorio è soddisfatto attraverso gli elementi ed i dati risultanti da detti conti, mentre in capo al contribuente si determina un’inversione dell’onere della prova al fine di dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.Sentenza Corte Cassazione7.2.2013, n. 2868

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